La sospensione dei servizi comuni ai condomini morosi

Anomalie di fondo per gli amministratori

L’articolo 63 comma 3 Disposizioni di Attuazione del Codice civile, scrive “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre”, l’Amministratore di Condominio è investito del potere di “sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.”

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