![vicino rumoroso in condominio](https://www.alacroma.it/wp-content/uploads/2020/06/rumoroso1-1170x660.jpg)
In condominio un vicino rumoroso può essere davvero fastidioso. I rumori molesti però diventano passibili di denuncia solo quando recano disturbo a un numero sostanziale di persone.
Il vicino rumoroso in condominio
Con i vicini di casa condividiamo il condominio, il pianerottolo ma spesso di loro sappiamo solo nome e cognome a meno che non si rendano protagonisti di situazioni spiacevoli che potrebbero portare ad un allontanamento volontario o, addirittura, a dei litigi.
Tra le cause principali che rendono difficile un rapporto con il vicinato c’è sicuramente il problema del rumore e spesso chi abita all’interno del condominio si pone la domanda se sia giusto o meno sopportare i rumori molesti dei vicini, se intervenire per mettere fine al disturbo e in che modo farlo.
In particolare, durante questo periodo di emergenza sanitaria, sono diventati frequenti i flash mob sul terrazzo di casa in cui ognuno si sentiva libero di poter applaudire e cantare a volumi che potevano essere fastidiosi per i vicini.
Queste attività sono lecite?
Ad oggi non esistono disposizioni che considerano lecite le “attività fonte di disturbo e rumore per i vicini di condominio”; per cui, nel caso in cui si recasse fastidio a danno dei singoli condomini, questi ultimi sono legittimati ad agire ai sensi dell’art. 659 del cp che prevede le seguenti disposizioni:
“chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”.
Per fare in modo che sussista questo tipo di reato, però, è necessario accertarsi che i rumori prodotti e la loro diffusione rechino disturbo ad un numero sostanziale di persone e non solo a chi ne lamenta il fastidio (Cass. pen., sez. III, 16/12/2019, n. 50772).
Quali sono altri comportamenti “rumorosi” che potrebbero disturbare la quiete del nostro vicinato? Di seguito vengono riportati alcuni esempi:
- Radio e tv a volume elevato
- Feste fino a tarda notte
- Motore dell’automobile accesa per un lungo tempo
- Rumore dei tacchi sul pavimento
- Utilizzo di strumenti da lavoro come, ad esempio, trapani e martelli pneumatici
I rumori cosiddetti “molesti” sarebbero da evitare a qualunque orario per non creare disturbo a chiunque abiti nelle vicinanze ma ci sono delle fasce orarie ben precise da rispettare per non incorrere in una denuncia penale:
- prima delle 8.00 di mattina e dopo le 21.00 è necessario fare attenzione a non produrre rumore.
- Dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 c’è una maggiore tollerabilità, ma in ogni caso, è necessario che il rumore prodotto non superi i 3 decibel rispetto ai rumori di fondo.
Ad ogni modo, in caso di contenzioso, spetta al giudice valutare se i rumori sono molesti, in base al luogo e all’orario in cui si verificano.
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