vicino rumoroso in condominio

In condominio un vicino rumoroso può essere davvero fastidioso. I rumori molesti però diventano passibili di denuncia solo quando recano disturbo a un numero sostanziale di persone.

Il vicino rumoroso in condominio

Con i vicini di casa condividiamo il condominio, il pianerottolo ma spesso di loro sappiamo solo nome e cognome a meno che non si rendano protagonisti di situazioni spiacevoli che potrebbero portare ad un allontanamento volontario o, addirittura, a dei litigi.

Tra le cause principali che rendono difficile un rapporto con il vicinato c’è sicuramente il problema del rumore e spesso chi abita all’interno del condominio si pone la domanda se sia giusto o meno sopportare i rumori molesti dei vicini, se intervenire per mettere fine al disturbo e in che modo farlo.

In particolare, durante questo periodo di emergenza sanitaria, sono diventati frequenti i flash mob sul terrazzo di casa in cui ognuno si sentiva libero di poter applaudire e cantare a volumi che potevano essere fastidiosi per i vicini.

Queste attività sono lecite?

Ad oggi non esistono disposizioni che considerano lecite le “attività fonte di disturbo e rumore per i vicini di condominio”; per cui, nel caso in cui si recasse fastidio a danno dei singoli condomini, questi ultimi sono legittimati ad agire ai sensi dell’art. 659 del cp che prevede le seguenti disposizioni:

“chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”.

Per fare in modo che sussista questo tipo di reato, però, è necessario accertarsi che i rumori prodotti e la loro diffusione rechino disturbo ad un numero sostanziale di persone e non solo a chi ne lamenta il fastidio (Cass. pen., sez. III, 16/12/2019, n. 50772).

Quali sono altri comportamenti “rumorosi” che potrebbero disturbare la quiete del nostro vicinato? Di seguito vengono riportati alcuni esempi:

  • Radio e tv a volume elevato
  • Feste fino a tarda notte
  • Motore dell’automobile accesa per un lungo tempo
  • Rumore dei tacchi sul pavimento
  • Utilizzo di strumenti da lavoro come, ad esempio, trapani e martelli pneumatici

I rumori cosiddetti “molesti” sarebbero da evitare a qualunque orario per non creare disturbo a chiunque abiti nelle vicinanze ma ci sono delle fasce orarie ben precise da rispettare per non incorrere in una denuncia penale:

  • prima delle 8.00 di mattina e dopo le 21.00 è necessario fare attenzione a non produrre rumore.
  • Dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 c’è una maggiore tollerabilità, ma in ogni caso, è necessario che il rumore prodotto non superi i 3 decibel rispetto ai rumori di fondo.

Ad ogni modo, in caso di contenzioso, spetta al giudice valutare se i rumori sono molesti, in base al luogo e all’orario in cui si verificano.