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Anomalie di fondo, i requisiti per fare l’amministratore sono nell’art. 71 bis disp. att. c.c.
Quella di amministratori di condominio è considerata una professione non regolamentata, come tale soggetta alla disciplina generale di cui alla legge n. 4 del 2013 e quindi non soggetta all’obbligo di iscrizione a ordini o collegi
Gli unici requisiti previsti dalla legge per un amministratore di condominio, sono quelli previsti dall’art. 71bis disp. att. c.c.), ma non v’è obbligo di iscrizione ad alcun albo. TALE ARTICOLO COMUNQUE PRESENTA DELLE GRAVI ANOMALIE. PER QUESTO ARTICOLO L’AMMINISTRATORE CONDOMINO DEL PROPRIO STABILE PUÒ ESSERE COMPLETAMENTE INCOMPETENTE IN MATERIA, PUR AVENDO TUTTE LE RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE. NON DEVE AVER FREQUENTATO ALCUN CORSO PREPARATORIO NÉ ALCUN CORSO DI AGGIORNAMENTO! CIÒ È AL LIMITE DELL’INCOMPRENSIBILE.
Riporto qui di seguito il testo dell’art. 71bis delle disposizioni di attuazione del codice civile:
“Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma.
Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.”
Per l’Amministratore quindi non c’è l’obbligo di iscriversi ad alcuna associazione di categoria, tantomeno ad un albo professionale. In tal senso è chiarissimo l’art. 2, primo comma, l. n. 4/2013, il quale chiarisce coloro che esercitano una professione non regolamentata “possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.
Tutte noi Associazioni siamo associazioni volontarie, non rappresentiamo in alcun modo un qualcosa di nemmeno lontanamente simile a ciò che rappresenta un organo o un collegio, il nostro scopo è precipuamente quello di valorizzare le competenze di chi vi partecipa, garantendo che gli stessi partecipanti rispettino le regole deontologiche accettate al momento dell’iscrizione.
E’ comunque utile associarsi in primo luogo proprio per avere una preparazione continuativa e un’attenzione personalizzata.
Il Presidente ALACROMA
Laura Coglitore
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