Se un condomino manda “a quel paese” il vicino in un momento d’ira perchè provocato dal comportamento di quest’ultimo, va valutato se nel caso specifico la provocazione può costituire un’esimente per il reato di ingiuria.
Entriamo in un campo notoriamente “minato” – ovvero quello delle liti tra condomini – per parlare di un caso concreto oggetto della recentissima sentenza della Corte di Cassazione – Sez. V Penale – n. 35239 del 13 settembre 2012.
Un condomino (Tizio) tiene accesa per parecchio tempo la macchina in prossimità della veranda del vicino (Caio), che si lamenta. Non ottenendo il risultato sperato, quest’ultimo manda “a quel paese” Tizio, minacciandolo.
La vicenda finisce davanti all’Autorità Giudiziaria, che in primo e secondo grado condanna Caio per i reati di ingiuria e minaccia, pur riconoscendo l’attenuante della provocazione.
Caio impugna la decisione di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione.
Gli ermellini osservano che il Giudice di secondo grado è incorso in evidente contraddittorietà, laddove ha riconosciuto che – nel caso di specie – ricorre l’attenuante della provocazione, ma ha escluso l’operatività di qualsiasi esimente.
Caio, in sostanza, ha reagito nei confronti di Tizio con epiteti e minacce in uno scatto d’ira conseguente al comportamento di quest’ultimo – ha tenuto la macchina con il motore diesel accesa per molto tempo vicino alla veranda di Caio -.
Orbene, limitatamente ai reati di ingiuria (art. 594 del codice penale ) e diffamazione (art. 595 del codice penale), l’art. 599 c.p. prevede che la provocazione costituisca una vera e propria esimente – la norma codicistica appena citata stabilisce infatti, al comma 2^, che ” Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso ” -.
Sulla base di queste motivazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di competenza per un nuovo esame della questione limitatamente al reato di ingiuria.
Fonte: fai.informazione.it
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