L’appropriazione indebita è un vero e proprio reato, ma quali sono le occasioni in cui l’amministratore di condominio potrebbe cadere in questo illecito?
Risponderà alle nostre domande l’Avv. Andrea Porretta, civilista, esperto di diritto immobiliare e condominiale.

Benvenuto Avv. Porretta e ben trovato. Inizierei con il chiederle cosa si intende e come viene regolata a livello normativo il reato di appropriazione indebita.

In linea generale, l’appropriazione indebita è un reato di rilevanza penale e non civile, art. 646 del Codice penale, che prevede questa figura delittuosa. Questo articolo è caratterizzato di due commi. Il comma 1 identifica l’illecito e dice che:

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1.000 € a 3.000 €.”

Questo comma è importante perché mostra tanti punti di riferimento molto precisi: innanzitutto ci deve essere un profitto, che deve essere di natura economica o patrimoniale. Non c’è reato se non si identifica un profitto, per cui se non viene in nessun modo rinvenuto un profitto economico da parte dell’amministratore o dell’indagato, non si instaura la fattispecie delittuosa.

Un altro punto di riferimento è rappresentato inoltre dalla perseguibilità del reato, che è perseguibile solo per querela di parte, quindi se il danneggiato sporge querela, inizia un’indagine a carico della persona.

Il comma 2 dell’art. 646 del codice penale identifica un’aggravante specifica, ovvero:

“Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.“

In questo caso, non solo si aggrava il reato e quindi aumenta la pena, ma si procede d’ufficio: il pubblico ministero si attiva anche senza che ci sia una vera e propria querela da parte del danneggiato.

Entrando più nello specifico, di che cosa l’amministratore di condominio può appropriarsi indebitamente?

Fondamentalmente del denaro, di documentazione contabile o amministrativa di qualsiasi tipo (bilanci, estratti conto, bollette…). L’amministratore di condominio, in particolare, deve seguire tre criteri fondamentali che sono alla base della sua attività, ovvero lealtà, correttezza e diligenza (riceve l’incarico dai singoli condomini e si impegna a gestirlo secondo tali criteri).

Il trattenere somme, spendendole o non restituendole semplicemente, o documenti, porta alla rottura di questo vincolo a cui l’amministratore è legato, ricadendo nella fattispecie di delitto di appropriazione indebita dell’art. 646.
Mettiamo il caso in cui l’amministratore faccia approvare un bilancio ed emetta dei bollettini di pagamento di 100 euro di cui 80 euro sono riferiti a spese di condominio ordinario e 20 euro riferiti al riscaldamento. Se l’amministratore riceve questo vincolo esatto dal condomino con la specifica causale e poi li utilizza per pagare cose personali, allora si configura il reato.

Cosa deve fare il condomino per procedere contro l’amministratore accusato di appropriazione indebita?

Deve sporgere querela entro 90 giorni, come specificato nell’art.124 del codice penale, rivolgendosi all’autorità giudiziaria, pubblico ministero o alla polizia, quindi alle forze dell’ordine e lamentare il fatto, specificando esattamente quando è stato commesso il reato e chiedere che la giustizia si attivi, procedendo contro l’amministratore.
Nel caso in cui non venga sporta querela, mancherebbe la “condizione di procedibilità”, per cui si presuppone che il danneggiato non abbia un vero interesse e, di conseguenza, il sistema giudiziario non si attiva.

L’argomento è stato trattato nella Sentenza n. 27822 del 24 Giugno 2019, in cui un amministratore di condominio è stato riconosciuto come responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata e continuata con riferimento a somme da lui ritenute in quanto amministratore di condominio.

 

 

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