E’ nato un nuovo obbligo giuridico e fiscale per gli amministratori di condominio

Il Condominio degli edifici è un “sostituto d’imposta”, è quindi obbligato al pagamento di imposte per i fornitori del condominio, nella misura del 4% per prestazioni relative a servizi o contratti di appalto, e del 20% nei confronti dei professionisti.

Ora, fino a tutto il 2014, il condominio ha denunciato al fisco il pagamento delle trattenute operate tramite Modello 770 e nei confronti dei soli lavoratori dipendenti (ad esempio il portiere) tramite il CUD.

Da quest’anno nasce un nuovo obbligo. La presentazione del nuovo modello di “Certificazione Unica (CU).

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 4790 del 15 gennaio 2015, ha divulgato la versione definitiva della nuova Certificazione Unica (CU 2015).

La novità maggiore è che la Certificazione Unica sostituirà, oltre al vecchio modello CUD, anche la certificazione dei compensi degli autonomi sino ad oggi emessa in forma libera su carta intestata dell’azienda.

Sarà, dunque, il sostituto d’imposta a utilizzare il CU2015 per certificare i redditi di lavoratori dipendenti e autonomi al fine di procedere all’elaborazione della famosa “dichiarazione precompilata” (730 precompilato), che dovrebbe essere emessa già dall’anno prossimo dall’Agenzia delle Entrate, semplificando la vita di circa 20 milioni di contribuenti.

Il nuovo modello CU dovrà essere trasmesso, per via telematica, all’agenzia delle entrate entro il 7 marzo, data che, cadendo di sabato, per il 2015 dovrebbe essere rimandata al 9.

Nell’ambito dell’amministrazione condominiale, il modello CU sostituisce l’invio della “certificazione dei compensi soggetti a ritenuta d’acconto”, che di solito si faceva annualmente a tutti i fornitori che avevano emesso fatture con ritenuta d’acconto nei confronti del condominio.

Un’ulteriore incombenza!

Ma di chi è la responsabilità?

E’ e rimane formalmente il Condominio, quale sostituto d’imposta.

A nulla rileva la circostanza quindi che l’adempimento viene posto in essere dall’amministratore, quale relativo mandatario

Sotto tale aspetto quest’ultimo potrà essere chiamato a rispondere al condominio dell’eventuale inadempimento degli obblighi fiscali.