Il regolamento condominiale non può vietare la detenzione di animali in casa: cani, gatti e, perché no, anche i conigli sono ben accetti. Ma quando si tratta di animali esotici? Come ci si comporta?

Animali esotici in condominio, cosa dice la legge

Come già specificato più volte, secondo l’art. 1138 del codice civile, il regolamento condominiale non può vietare di detenere animali domestici in casa. Infatti, con le dovute precauzioni e nel rispetto delle regole condominiali, cani e gatti sono i benvenuti nelle case dei condomini italiani.

Ma quando si tratta di animali esotici, come ci si deve comportare?

Nel caso di animali non propriamente domestici o da compagnia, il regolamento condominiale può decidere o meno di far entrare o meno l’animale all’interno del condominio.

In Italia, ed in altri 126 Paesi, la possibilità di tenere animali esotici in casa è regolamentata da un accordo sul commercio internazionale di specie a rischio estinzione, chiamato CITES o anche Convenzione di Washington.

Questo accordo, stipulato nel 1980, è diventato legge nel 1992 ed afferma che:

“La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”

Per “fauna selvatica” si intendono tutte le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale e, di questi, citiamo le specie più a rischio di detenzione da parte dell’uomo, che sono:

  • Lupo
  • Puzzola
  • Gatto selvatico
  • Lince
  • Tutte le specie di rapaci diurni
  • Tutte le specie di rapaci notturni
  • Tutte le specie di picchi
  • Gallina prataiola
  • Rettili
  • Volpi

Gli animali a cui queste norme non fanno riferimento sono:

  • Talpe
  • Ratti
  • Topi
  • Arvicole

La violazione di questa legge può portare all’arresto da sei mesi a due anni per il trasgressore e l’ammenda da € 15.000 a € 150.000.

Quali animali esotici possono stare in casa

Nel rispetto delle regole del Corpo Forestale dello Stato è possibile tenere in casa animali esotici di alcune specie.

Infatti è possibile importare o esportare gli animali inclusi nelle appendici della CITES e negli allegati dei regolamenti comunitari solo su determinati certificati rilasciati dal Corpo Forestale dello Stato e dal Ministero dello Sviluppo Economico, in cui devono essere riportati tutti i dati scientifici e non dell’animale.

Tra gli animali esotici più diffusi nei condomini italiani ci sono:

  • L’iguana, che può essere tenuta in appartamento, possibilmente, in una teca molto grande in cui si può ricreare l’ambiente caldo e umido tipico del Sudamerica;
  • Il pappagallo, che dovrebbe essere lasciato libero di volare in casa poiché non è permesso tenerlo chiuso in gabbia;
  • Alcune specie di serpenti tenuti, possibilmente, in una teca;
  • Pesci tropicali, in acquari adeguati;
  • Tartarughe di terra che, però, hanno necessità di stare in un posto all’aperto dove ci siano sia una zona d’ombra che una zona di luce;

In conclusione, è possibile detenere animali esotici in casa con le dovute accortezze e le dovute autorizzazioni per l’acquisto dell’esemplare a meno che non siano vietati dal regolamento condominiale.

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